TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sentenza n. 618/2025 del 25-06-2025
principi giuridici
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni, l'assicurato che agisce per l'adempimento dell'obbligazione indennitaria deve provare la fonte del proprio diritto, la verificazione del sinistro e la riconducibilità dello stesso nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, dimostrando che l'evento rientra tra i rischi inclusi e soddisfa le condizioni di indennizzabilità previste dalla polizza.
Il debito indennitario derivante da contratto di assicurazione contro gli infortuni si configura come debito di valore dal momento del sinistro sino alla liquidazione, con conseguente riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta, devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ### sino alla pubblicazione della sentenza, momento dal quale decorrono sulla somma così determinata i soli interessi legali.
La domanda di risarcimento danni per mala gestio contrattuale, fondata sulla mancata formulazione di una proposta risarcitoria da parte dell'assicuratore, richiede la prova del pregiudizio subito dall'assicurato, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Infortunio e Polizza Assicurativa: Onere della Prova e Liquidazione del Danno
La pronuncia in esame affronta un caso di contenzioso derivante da un contratto di assicurazione contro gli infortuni, focalizzandosi sull'onere probatorio gravante sull'assicurato e sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo in caso di accertamento del diritto.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso all'assicurata, la quale, a seguito di una caduta accidentale, riportava lesioni fisiche. L'assicurata, titolare di una polizza infortuni, denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa, richiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto per invalidità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute. La compagnia, tuttavia, rifiutava di liquidare il danno, contestando il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate.
Il Tribunale, investito della questione, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di onere della prova nei contratti di assicurazione. Pur ribadendo che, in linea generale, spetta al creditore provare la fonte del proprio diritto, ha precisato che, in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, l'assicurato deve dimostrare non solo l'esistenza della polizza, ma anche la veridicità del sinistro e la sua riconducibilità alle garanzie previste dal contratto.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto provata la veridicità dell'infortunio, basandosi sulle testimonianze dei familiari dell'assicurata. Quanto al nesso causale tra l'evento e le lesioni, il giudice ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), il quale ha accertato la sussistenza di un collegamento tra la caduta e le lesioni riportate, quantificando il grado di invalidità permanente.
Nella liquidazione dell'indennizzo, il Tribunale ha applicato le condizioni contrattuali della polizza, tenendo conto delle franchigie previste e del massimale assicurato. Ha inoltre riconosciuto all'assicurata il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'indennizzo, qualificando il debito indennitario come debito di valore.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di risarcimento danni per "mala gestio" avanzata dall'assicurata, ritenendo che non fosse stata fornita la prova di un comportamento negligente o in mala fede da parte della compagnia assicurativa.
Infine, il Tribunale ha parzialmente compensato le spese di giudizio, ponendo la restante parte a carico della compagnia assicurativa, e ha ripartito tra le parti le spese di CTU.
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